Il protocollo ha come scopo primario quello di far sentire le istituzioni vicine ai cittadini e aiutarli a “risollevarsi” grazie all’aiuto concreto dello Stato
Archive for Novembre, 2022
La novità, oltre l’aumento del limite delle liberalità a 3.000 euro, è la possibilità di pagare o rimborsare anche le utenze domestiche dei propri lavoratori, intese come utenze dell’acqua, dell’energia elettrica e del riscaldamento. In pratica, ai fringe benefit ordinari come, ad esempio, i buoni spesa, i buoni benzina, il panettone a Natale, l’auto ad uso promiscuo, la polizza assicurativa extraprofessionale, si affianca anche la possibilità di corrispondere, in busta paga, la cifra pagata dal lavoratore in bollette energetiche.
In questo caso, è fondamentale che il datore di lavoro richieda, alternativamente, al lavoratore:
1. il documento attestante l’utenza domestica (la bolletta) pagata;
2. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso della documentazione, comprovante il pagamento dell’utenza domestica.
In entrambi i casi dovrà essere affiancata una dichiarazione, da parte del lavoratore, che autocertifica che non ha richiesto il rimborso di quella specifica utenza ad altro datore di lavoro, proprio (del lavoratore) ovvero del coniuge o del familiare.
Ricordo che questo welfare è erogato volontariamente dal datore di lavoro ai titolari di redditi di lavoro dipendente ed ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. i collaboratori coordinati e continuativi); quindi, è il datore di lavoro/committente che decide se erogarlo, di quale importo e a chi. Addirittura, sarà possibile l’erogazione dei fringe benefit anche ad personam e non necessariamente a tutti i lavoratori ovvero a categorie di essi.
Resta invariata la tempistica per l’erogazione di questi fringe benefit, che non potrà andare oltre l’anno 2022 ovvero, secondo il “principio di cassa allargato”, entro il 12 gennaio 2023
Un incontro sulle implicazioni fiscali degli strumenti finanziari
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